Circolare F.L. 23 / 2002
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
LORO SEDI
A TUTTI I COMUNI
LORO SEDI
A TUTTE LE COMUNITA' MONTANE
LORO SEDI
A TUTTE LE UNIONI DI COMUNI
LORO SEDI
A TUTTI I CONSORZI TRA ENTI LOCALI
LORO SEDI
AI PRESIDENTI DELLE GIUNTE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
11100 AOSTA
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE TRENTINO ALTO
ADIGE
38100 TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
38100 TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO
39100 BOLZANO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA
GIULIA
34100 TRIESTE
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA
90100 PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA
09100 CAGLIARI
e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO PER
LA VALLE D'AOSTA
11100 AOSTA
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per la funzione pubblica - Dipartimento
per gli affari regionali
00186 R O M A
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
-Dipartimento del tesoro
- Dipartimento per le politiche fiscali
- Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione
00187 R O M A
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
00144 ROMA
ALLA CORTE DEI CONTI
- Ufficio controllo atti Ministero Interno- Sezione enti
locali
00195 R O M A
AGLI UFFICI REGIONALI DI RISCONTRO AMMINISTRATIVO DEL
MINISTERO DELL'INTERNO
- Presso gli Uffici Territoriali del Governo dei Capoluoghi
di Regione
LORO SEDI
ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO
S E D E
ALL'A.N.C.I.- Via dei Prefetti, n. 46
00186 R O M A
ALL'U.P.I.- P.zza Cardelli, n. 4
00186 R O M A
ALL'U.N.C.E.M.- Via Palestro, n. 30
00185 R O M A
ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
00187 R O M A
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
00184 ROMA
Oggetto: Retrocessione agli enti territoriali di parte dell'imposta sostitutiva applicata ai proventi dei titoli obbligazionari. Articolo 1, comma 2, della legge 1 aprile 1996, n. 239.
1. Premessa.
Il combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo
2 della legge 1 aprile 1996, n. 239, disciplina l'imposizione
dei proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti
territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
Secondo tali disposizioni per i proventi dei titoli obbligazionari
emessi dalle regioni, dagli enti locali e dai consorzi
tra enti locali e percepiti dai soggetti indicati dall'articolo
2 del decreto legislativo n. 239 del 1999 (così
detti nettisti) si applica l'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento.
I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 2
del decreto legislativo n. 239 del 1999 (così detti
lordisti) sono tenuti ad includere i proventi dei prestiti
obbligazionari nella propria dichiarazione dei redditi.
Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della citata
legge n. 239 del 1996, così come modificato dall'articolo
27 della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede poi che:
"L'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello
Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta
che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli
interessi passivi del prestito è di competenza
degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali
emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota
di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle
entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, allo stato di previsione del
Ministero dell'interno."
2. Assegnazione di bilancio.
Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002
non prevede alcun fondo da trasferire al Ministero dell'interno
per la successiva distribuzione agli enti territoriali.
Infatti, nella tabella 1 dello stato di previsione dell'entrata,
il capitolo 1055, titolato "Imposta sostitutiva sugli
interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari
emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, da riassegnare allo stato
di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva
destinazione agli enti emittenti ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
239, in misura pari al 50 per cento del gettito della
medesima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero
ammontare degli interessi passivi del prestito",
risulta istituito per memoria non indicando, pertanto,
la somma da trasferire al Ministero dell'interno per la
successiva redistribuzione agli enti interessati.
3. Individuazione delle risorse spettanti agli enti territoriali
emittenti.
Necessita a tale punto conoscere l'entità delle
risorse finanziarie da attribuire agli enti emittenti
al fine di procedere alla giusta quantificazione del capitolo
di bilancio istituito per memoria.
La disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 239 del 1996, determinando nel 50 per cento
dell'imposta sostitutiva che si renderebbe applicabile
agli interessi passivi dei prestiti obbligazionari il
parametro per la determinazione delle risorse da trasferire
agli enti territoriali emittenti, individua un criterio
che non tiene assolutamente in considerazione l'imposta
effettivamente incassata dall'erario. Il criterio in questione
fa solo ed esclusivamente riferimento ad un calcolo teorico
svincolato dalla realtà collegata alle riscossioni.
In sostanza la quota di risorse spettante agli enti territoriali
emittenti è calcolata in misura pari al 50 per
cento dell'imposta sostitutiva, fissata al 12,50 per cento,
applicata in linea teorica sugli interessi passivi dei
prestiti obbligazionari, a prescindere dalla qualità
dei possessori dei predetti titoli, che, come è
noto, influisce sul pagamento o meno del tributo (residenti
o non residenti) o sul tipo di imposta da versare (imposta
sostitutiva per i nettisti o quella derivante dalla denuncia
dei redditi per i lordisti).
In definitiva agli enti territoriali emittenti spetta
il 6,25 per cento degli interessi passivi sui prestiti
obbligazionari da essi emessi e comunque corrisposti ai
soggetti possessori dei titoli, a prescindere da eventuali
esenzioni e da diverse metodologie e procedure tributarie.
Tale interpretazione è stata resa in modo particolarmente
esplicito anche dall'allora Ministero delle finanze con
la circolare n. 213 del 24 novembre 2000.
La citata circolare, al punto 12, afferma infatti che
"
è stato stabilito che la quota di competenza
degli enti territoriali emittenti è pari al 50
per cento dell'imposta sostitutiva che si renderebbe applicabile
sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito,
e ciò al fine di evitare che eventuali esenzioni
o l'applicazione dell'imposta possa creare preferenze
nei confronti del mercato domestico piuttosto che quello
internazionale."
4. Decorrenza della retrocessione dell'imposta sostitutiva.
Come è noto l'attuale formula della disposizione
recata dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 239 del 1996 è il risultato della modifica apportata
dall'articolo 27 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
La disciplina dell'applicazione dell'imposta sostitutiva
sugli interessi passivi dei prestiti obbligazionari, il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la prevista
retrocessione dell'imposta è stata però
originariamente stabilita dal citato decreto legislativo
n. 392 del 1996 il quale all'articolo 1, comma 2, secondo
quanto stabiliva prima della modifica richiamata, rimandava
ad apposito regolamento la fissazione delle modalità
per il versamento dell'imposta e per la retrocessione
dell'imposta stessa a favore degli enti territoriali emittenti.
Il previsto regolamento non è stato emanato e non
si è quindi proceduto ad assegnare i proventi dell'imposta
agli enti territoriali emittenti.
La nuova disciplina apportata dalla legge n. 342 del 2000
ha previsto essa stessa i criteri per l'attribuzione dell'imposta
sostitutiva agli enti emittenti e pertanto si ritiene
che a questi ultimi, secondo la nuova procedura, debba
essere corrisposto il 50 per cento dell'imposta sostitutiva
che si renderebbe applicabile sugli interessi passivi
dei prestiti obbligazionari pagati a decorrere dall'entrata
in vigore del decreto legislativo n. 239 del 1996, ossia
dal 18 maggio 1996.
Il decreto legislativo n. 239 del 1996 all'articolo 1,
comma 2, prima della modifica, aveva già riconosciuto
il diritto a favore degli enti territoriali emittenti
in ordine alla retrocessine dell'imposta in questione,
senza che si potesse procedere all'effettiva attribuzione
delle risorse in mancanza del previsto regolamento.
L'articolo 27 della legge n. 342 del 2000, nel sostituire
il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
n. 239 del 1996, ha introdotto il criterio da utilizzare
per l'attribuzione dell'imposta sostitutiva già
suo tempo riconosciuta.
Pertanto, si ritiene che la retrocessione dell'imposta
sostitutiva, nella misura del 50 per cento di quella che
si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli
interessi passivi, come già affermato, debba essere
riconosciuta a far data dall'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 239 del 1996.
5. Dichiarazione degli enti territoriali emittenti.
Al fine di procedere all'esatta quantificazione delle
risorse da attribuire agli enti territoriali emittenti
è necessario che questi ultimi trasmettano un'apposita
dichiarazione attestante gli interessi passivi corrisposti
a fronte di prestiti obbligazionari.
Per poter procedere ad un'esatta quantificazione è
necessario che le richieste dichiarazioni si riferiscano
a dati consuntivi.
Pertanto nell'anno 2002 si richiede che vengano certificati
i dati relativi agli interessi passivi corrisposti negli
anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 secondo il modello
di cui all'allegato A alla presente circolare. Tali certificati
dovranno pervenire entro il 30 novembre 2002 al Ministero
dell'interno, Dipartimento Affari interni e territoriali
- Direzione centrale della finanza locale, Piazza Viminale,
00184 Roma.
Per gli anni successivi, sempre ai fini della quantificazione
degli interessi corrisposti a fronte dei titoli obbligazionari
emessi, saranno necessarie dichiarazioni annuali riferite
a dati consuntivi.
Pertanto, a decorrere dall'anno 2003 gli enti interessati
dovranno inviare annualmente, entro il termine del 31
marzo, una specifica dichiarazione, secondo il modello
di cui all'allegato B alla presente circolare, attestante
gli interessi passivi corrisposti nell'anno immediatamente
precedente quello in cui si effettua la predetta dichiarazione.
6. Diffusione della circolare e consultazione sito internet.
Gli Uffici territoriali del Governo, la regione Valle
d'Aosta, i Commissari del Governo delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano,
il Rappresentante del Governo nella regione sarda ed il
Commissario dello Stato nella regione siciliana, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, sono pregati di
portare a conoscenza di tutti gli enti interessati il
contenuto della presente circolare
La presente circolare è consultabile sul sito internet
di questo Ministero www.interno.it ed i modelli di
certificati ad essa allegati sono scaricabili per il successivo
utilizzo.
(Malinconico)
Roma lì, 31 ottobre 2002


