Decreto
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto conIL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il quale prevede che : "Fino alla revisione
del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali
diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, ed all'articolo 66, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati
secondo le modalità individuate con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze";
Considerata la necessità di individuare le modalità
di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli
enti locali disposti dal Ministero dell'interno;
Rilevata la necessità, inoltre, di individuare
le modalità di erogazione della quota di compartecipazione
comunale al gettito dell'IRPEF per l'anno 2002 di cui
all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'erogazione per il 2002 da parte del Ministero dell'interno a favore degli enti locali dei trasferimenti erariali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di ulteriori trasferimenti o assegnazioni previsti da altre disposizioni normative. Le disposizioni si applicano agli enti locali per i quali non sia prevista una differente disciplina.
Art. 2
(Modalità di erogazione di trasferimenti correnti e di contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo)
1. I contributi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi, rispettivamente, al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.
Art. 3
(Modalità di erogazione di trasferimenti a sostegno di investimenti)
1. I contributi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, sono erogati in due rate, rispettivamente per il sessanta per cento entro il mese di maggio e per il saldo entro il mese di ottobre.
Art. 4
(Modalità di erogazione di trasferimenti in conto capitale)
1. I contributi di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti, ed i contributi a questi assimilati sono erogati in unica rata entro il mese di giugno.
(Modalità di erogazione di altri trasferimenti)
1. I contributi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera
c), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30,
relativi al finanziamento dell'onere degli incrementi
degli stipendi ai segretari comunali, sono erogati in
unica rata entro il mese di giugno.
2. I contributi previsti da altre disposizioni normative
sono erogati dal Ministero dell'interno, se non diversamente
disciplinato, in unica rata entro il mese di giugno o
successivamente nei casi in cui i dati e gli elementi
necessari ai fini dell'erogazione non siano disponibili.
Art. 6
(Modalità di erogazione della quota di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF)
1. Per l'anno 2002 le somme da attribuire ai comuni a titolo di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF, di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono erogate in due rate, rispettivamente entro i mesi di marzo e luglio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2002
(Scaiola)
(Tremonti)


