Decreto 30 marzo 2009
Modalità relative alle certificazioni del bilancio di previsione 2009 delle province, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.
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I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione del proprio software possono richiedere l'apposita copia del tracciato record ma, l'omologazione del software prodotto avverrà a partire dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del presente decreto.
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(supplemento n. 44 GU n. 83 del 9 - 4 - 2009)
Visto l’art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l’Unione delle province d’Italia (U.P.I.) e l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;
Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità della certificazione sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento, con decreto del Ministro dell’interno;
Visti i decreti del Ministro dell’interno del 19 dicembre 2008 e del 26 marzo 2009 con i quali, rispettivamente, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2009 è stato differito prima al 31 marzo 2009 e poi al 31 maggio 2009;
Ritenuta la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al bilancio di previsione dell’anno 2009;
Considerato che le esigenze di coordinamento statistico ed informativo dei dati dell’amministrazione statale con quelli degli enti locali richiedono l’acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali vige una disciplina autonoma in materia di contabilità e bilanci degli enti locali;
Vista la proposta con la quale la regione Valle d’Aosta ha indicato le sezioni (quadri) del certificato che gli enti della stessa regione sono tenuti a compilare;
Vista la circolare F.L. 32/2005 nella quale sono esposti i criteri per la delega di alcune funzioni alle Prefetture-utg in materia di finanza locale, relativamente all’acquisizione dei dati concernenti i predetti certificati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l’atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani, l’Unione delle province d’Italia e l’Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna;
Art. 1
1. Sono approvati i modelli di certificato del bilancio di previsione per l'anno 2009 che gli enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere, entro il 30 luglio 2009, in forma cartacea nonché informatica e che sono allegati al presente decreto.(*)
2. I comuni e le comunità montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare, entro il 30 luglio 2009, esclusivamente le sezioni (quadri) del certificato di cui all'allegato tecnico.
3. All'originale del certificato deve essere allegato il floppy disk o CD integro, sul quale è apposta l'etichetta originale con indicazione della denominazione dell'ente, della provincia di appartenenza e la dizione "certificato di bilancio di previsione 2009". L'etichetta deve essere fornita dalla ditta produttrice del software e contenere, inoltre, il nome ed il logo della ditta stessa, nonché gli estremi dell'omologazione ministeriale.
4. Le Prefetture-Utg, la Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed i Commissariati del governo di Trento e Bolzano, nel ricevere la documentazione ed apponendo sul frontespizio del certificato il timbro recante la data di arrivo, verificano il contenuto dei certificati cartacei e, successivamente, procedono al caricamento dei dati, contenuti nei floppy disk o CD, nella banca dati della Direzione centrale della finanza locale entro il 10 settembre 2009.
1. Per quanto concerne gli adempimenti in ordine alla trasmissione delle certificazioni da parte degli enti, restano confermate le modalità già previste nei decreti ministeriali in data 28 aprile 2008 e 8 agosto 2008, ivi compresa la trasmissione alla regione di appartenenza; le Prefetture-Utg, la Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed i Commissariati del governo di Trento e Bolzano avranno, inoltre, cura di trasmettere copia delle certificazioni agli altri enti destinatari (Corte dei conti, Upi, Uncem).
2. Sono confermate anche le specifiche tecniche circa il formato ed arrotondamento dei dati, nonché le altre prescrizioni a carattere generale circa la certificazione informatizzata.
1. La certificazione va sottoscritta dal Segretario, dal responsabile del servizio finanziario nonché dall’organo della revisione economico-finanziario i quali, con l’apposizione della firma in calce alle certificazioni, attestano anche che i dati contenuti nel floppy disk o CD sono gli stessi riprodotti sulla stampa cartacea.
1. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, i soggetti interessati ad ottenere l’omologazione del proprio software, devono richiedere copia del tracciato record al Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - Piazza del Viminale n. 1 - 00184Roma. La richiesta può essere inoltrata anche via e-mail al seguente indirizzo: “ufficiostudi@interno.it”.
2. I soggetti interessati ad ottenere l’omologazione devono presentare il pacchetto applicativo su CD ROM, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, sia con richiesta all’indirizzo citato al comma 1 con allegato il previsto pacchetto applicativo che attraverso e-mail al seguente indirizzo “ufficiostudi@interno.it“.
3. L’omologazione non è concessa ai soggetti, che, nel corso dell’istruttoria per verificare la conformità del software per il certificato del bilancio di previsione 2009, presentino per tre volte un software non in linea con le prescrizioni contenute nel presente decreto.
4. Al termine delle procedure di verifica, verrà reso noto l’elenco dei soggetti a cui è stata concessa l’omologazione ministeriale sul sito “www.finanzalocale.interno.it”, oltre che con comunicazione via posta elettronica, ai soggetti direttamente interessati.
5. L’omologazione verrà concessa, al termine delle procedure, contemporaneamente a tutti i soggetti per i quali verrà riscontrata la sussistenza dei necessari presupposti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, lì 30 marzo 2009
(Verde)
(*) Modifica apportata con decreto ministeriale del 16 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2009.
PER I COMUNI E LE COMUNITA’ MONTANE DELLA VALLE D’AOSTA
Comuni
Compilare integralmente
- i quadri “1”, “2”,"2 bis", “3”, “6”,"6 ter","6 quater" e “8”
compilare
- il quadro “4” limitatamente alla riga riguardante
il totale e solo delle seguenti colonne:
- “personale”;
- “acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” con i dati relativi all’intervento 02;
- “trasferimenti”;
- “interessi passivi e oneri finanziari diversi”;
- “imposte e tasse” con i dati relativi all’intervento 05;
- “fondo di riserva”;
- “totale”; - il quadro “5” limitatamente alla riga riguardante
il totale e solo delle seguenti colonne:
- “acquisizione di beni immobili” con i dati relativi all’intervento 01;
- “trasferimenti di capitali”;
- “conferimenti di capitale” con i dati relativi all’intervento 03;
- “concessioni di crediti e anticipazioni”;
- “totale”.
- il quadro “6 bis” - la cui compilazione è facoltativa
nel caso in cui sia stato allegato al bilancio di previsione il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, disciplinato dall’articolo 58 della legge 133/08, non obbligatorio per gli enti locali valdostani; - i quadri “7” e “9”
desumendo i dati mancanti dalla contabilità analitica.
Comunità montane
Compilare integralmente
- i quadri “1”, “2”, “3”, “6” e "6 ter"
compilare
- il quadro “4” limitatamente alla riga riguardante
il totale e solo delle seguenti colonne:
- “personale”;
- “acquisto di beni di consumo e/o di materie prime” con i dati relativi all’intervento 02;
- “trasferimenti”;
- “interessi passivi e oneri finanziari diversi”;
- “imposte e tasse” con i dati relativi all’intervento 05;
- “fondo di riserva”;
- “totale”; - il quadro “5” limitatamente alla riga riguardante
il totale e solo delle seguenti colonne:
- “acquisizione di beni immobili” con i dati relativi all’intervento 01;
- “trasferimenti di capitali”;
- “conferimenti di capitale” con i dati relativi all’intervento 03;
- “concessioni di crediti e anticipazioni”;
- “totale”.
- il quadro “6 bis” - la cui compilazione è facoltativa
nel caso in cui sia stato allegato al bilancio di previsione il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, disciplinato dall’articolo 58 della legge 133/08, non obbligatorio per gli enti locali valdostani.

Scarica il modello relativo ai Comuni
e Unioni di comuni (.pdf - 76 KB)

